Art. 7.
(Iniziative delle regioni).

      1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità di cui alla presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa e di supporto alle attività che accedono ai benefici previsti dalla presente legge.

 

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      2. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.